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Come riportare nella dichiarazione d’imposta le compensazioni ricevute attraverso le misure Covid 19?

[Scheda informativa_Imposta Covid]

Ora che gli operatori e le imprese culturali cominciano a preparare le loro dichiarazioni d’imposta per il 2020 o hanno già ricevuto i documenti, molti si chiedono come vanno trattate o dichiarate le diverse compensazioni ricevute attraverso le misure Covid 19.

In linea di principio, la legislazione fiscale è di competenza dei singoli cantoni; tuttavia, per quanto riguarda i punti cruciali, sembra delinearsi una prassi comune, per cui è lecito supporre che la presente valutazione (basata sulle stime degli uffici fiscali di Zurigo e Lucerna) debba essere valida anche negli altri cantoni.

Se in qualche singolo cantone dovessero risultare prassi diversi, vi preghiamo di inviarne tempestiva segnalazione a info@suisseculturesociale.ch.

Indennità perdita di guadagno Corona (IPG AVS)

Le indennità perdita di guadagno Corona erogate dalle casse di compensazione (Assicurazioni sociali) AVS vengono trattate al pari delle altre indennità versate dalle casse di compensazione.

Le ritenute previste dal diritto in materia di assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG) vengono detratte direttamente dalla cassa di compensazione all’atto del versamento dell’indennità.

Ai fini fiscali, le indennità di perdita di guadagno per il Coronavirus vengono trattate come reddito imponibile e devono essere riportate nella dichiarazione d’imposta nel punto dove si riportano le altre indennità erogate dalle casse di compensazione (assegni per figli e familiari per i lavoratori autonomi, indennità di maternità, indennità giornaliere), allegando le attestazioni di pagamento rilasciate dalla cassa di compensazione.

Indennità perdita di guadagno per gli operatori culturali (IPG attraverso gli uffici culturali)

Le indennità perdita di guadagno versate dagli uffici della cultura cantonali sono trattate come redditi da lavoro indipendente.

Le ritenute previste dal diritto in materia di assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG) sono determinate sulla base della dichiarazione fiscale come nel caso dei redditi da lavoro indipendente, e vengono applicate dalla cassa di compensazione al momento del conteggio finale.

Nella dichiarazione d’imposta vanno dichiarate come reddito da lavoro indipendente, allegando le attestazioni di pagamento rilasciate dall’ufficio della cultura cantonale.

Indennità perdita di guadagno per le imprese culturali (IPG attraverso gli uffici culturali)

Le indennità perdita di guadagno versate dagli uffici della cultura cantonali sono trattate al pari delle altre entrate.

Sono considerate utili imponibili e come tali vanno riportate nella dichiarazione d’imposta della persona giuridica, allegando le attestazioni di pagamento rilasciate dall’ufficio della cultura cantonale.

Le ritenute previste dal diritto in materia di sicurezza sociale hanno rilevanza solo se le indennità perdita di guadagno servono a compensare importi soggetti a contributi sociali (salari).

Aiuti d’emergenza di Suisseculture Sociale

Gli aiuti d’emergenza erogati da Suisseculture Sociale sono considerati una prestazione sociale e come tali non vengono tassati.

Non si applicano le ritenute previste dal diritto in materia di sicurezza sociale.

Le indennità sono esenti da imposte e non vanno pertanto riportate nella dichiarazione d’imposta, ma le attestazioni di pagamento rilasciate da Suisseculture Sociale vanno comunque allegate.

Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di contattare l’ufficio fiscale cantonale del vostro luogo di residenza o, in caso di domande specifiche, la vostra associazione professionale di riferimento.